IMPIANTI ELETTRICI
Sono soggetti all’obbligo di rilascio della Dichiarazione di Conformità e di denuncia:
- gli impianti di messa a terra realizzati per la protezione delle persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell’alimentazione;
- le installazioni ed i dispositivi di protezione relativi a strutture che non risultano protette dal rischio di fulminazione diretta ed indiretta;
- gli impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione.
Per impianto di terra si intende l’insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, conduttori di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione, compresi i segnalatori di primo guasto (ove presenti) ed i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la protezione dai contatti indiretti.
IMPIANTI ELETTRICI – VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE
(D.P.R. 22 OTTOBRE 2001, n. 462 – artt. 4, 6 e 7)
Sono soggetti alle verifiche periodiche le seguenti installazioni collocate in luoghi di lavoro:
a) impianti elettrici di messa a terra;
b) dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
c) Impianti in luoghi con pericolo di esplosione.
Le suddette tipologie di impianti sono altresì soggette alle verifiche straordinarie nei seguenti casi:
- esito negativo della verifica periodica;
- modifica sostanziale dell’impianto;
- richiesta del datore di lavoro.
- Per gli impianti elettrici di nuova installazione, la Dichiarazione di Conformità rilasciata dall’Installatore attesta la rispondenza dell’impianto alla normativa vigente ed equivale a tutti gli effetti alla omologazione dell’impianto.
- La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche coincide con il rilascio della Dichiarazione di Conformità.
- Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto il Datore di lavoro deve inviare copia della Dichiarazione di Conformità all’INAIL e all’ASL/ARPA territorialmente competenti. Nei luoghi con pericolo di esplosione l’omologazione degli impianti è effettuata previo sopralluogo dell’ASL/ARPA (art. 2 e 5 del D.P.R. 462/01).
- Far effettuare regolari manutenzioni dell’impianto affidandola a ditta specializzata (art. 10 D.M. 37/08).
- Far sottoporre gli impianti a verifica periodica da parte di Organismi di certificazione notificati quale SICIT o Enti pubblici (art. 4 e 6) con periodicità
-> biennale: per gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio (D.P.R. 151/11) o con pericolo di esplosione (soggetti a Prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/11);
-> quinquennale: per gli impianti installati in tutti gli altri ambienti.
- Far sottoporre a verifica straordinaria l’impianto in caso di esito negativo della verifica periodica, per modifica sostanziale dell’impianto o a seguito di richiesta del Datore di lavoro (art. 7 del D.P.R. 462/01).
MODULISTICA
REGOLAMENTI E PROCEDURE
Obbligo del progetto | Impianti realizzati dal 27.03.2008 in poi | Impianti realizzati dopo il 13.03.1990 fino al 26.03.2008 |
---|---|---|
Unità Abitative | > 6 kW o > 400 mq | > 6 kW |
Utenze condominiali | > 6 kW | > 6 kW |
Attività Produttive | > 6 kW o > 200 mq o > 1.000 V |
> 200 mq o > 1.000 V |
Studi Medici | se provvisti di apparecchi elettromedicali | se provvisti di apparecchi elettromedicali |
Attività a maggior rischio in caso di incendio con pericolo di esplosione | quelle ricomprese nell’elenco del DM 16.02.1982 | quelle ricomprese nell’elenco del DM 16.02.1982 |
Modifiche al D.P.R. 462/01 introdotte dalla Legge n. 8/2020
A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 8 del 28/02/2020 (G.U. 29 febbraio 2020 N.51), sono state introdotte delle novità importanti riguardanti le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del D.P.R. 462/01.
In particolare, l’articolo 36 della Legge n. 8/2020 ha previsto l’istituzione presso l’INAIL di una banca dati informatizzata delle verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e degli impianti elettrici pericolosi.
A tale scopo è stato modificato il D.P.R. 462/01 con l’aggiunta dell’articolo 7-bis il quale introduce le seguenti novità:
- Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare tempestivamente, per via informatica attraverso l’applicativo CIVA di INAIL, il nominativo dell’Organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche;
- L’Organismo incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL una quota pari al 5% della tariffa della verifica;
- Le tariffe per gli obblighi che l’Organismo incaricato applicherà per l’erogazione del servizio di verifica sono quelle indicate nel tariffario ex ISPESL del 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario N.125 della G.U. N.165 del 18 luglio 2005.